Descrizione
La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di:
- indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento
- capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica
- biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario
- tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento
- oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Le disposizioni della Legge 22/02/2006, n. 84 si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service").
Approfondimenti
Le tintolavanderie possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, ad esempio smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Se l'attività di tintolavanderia viene svolta in forma artigiana non occorre presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (Regolamento regionale 01/02/2018 , n. 5, art. 2, com. 2 e com. 3).
Gli scarichi idrici con recapito in pubblica fognatura di lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all’utenza domestica e con consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc” sono soggetti a comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche da trasmettere direttamente all’Ufficio d’Ambito territorialmente competente. L’assimilazione si ritiene confermata qualora l’ufficio d’ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. (Regolamento regionale 29/03/2019, n. 6, art. 22, com. 6).
Per scarichi con recapito in pubblica fognatura di acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B al Regolamento regionale 29/03/2019, n. 6, e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella suddetta tabella, è possibile presentare la richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche. In caso di richiesta di assimilazione, l’ufficio d’ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Ai sensi del Regolamento regionale 29/03/2019, n. 6, art. 4, com. 2 l’autorità competente può individuare attività o tipologie di reflui ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell’allegato B, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l’individuazione delle specifiche casistiche, pertanto, si invita a verificare eventuali ulteriori disposizioni dell’Ufficio d’Ambito competente per il territorio.
In tutti gli altri casi il titolare dello scarico dovrà presentare richiesta per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Se l'attività prevede impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 271, com. 1).
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):
- la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato
Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:
- le industrie di I classe
- le industrie di II classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.